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95274
IDG750700279
75.07.00279 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
ronga giulio
la protezione delle denominazioni di origine semplice dei vini prodotti con pratiche correttive
nota a cass. 30 novembre 1973, n. 8628
Giur. agr. it., an. 22 (1975), fasc. 4, pt. 2, pag. 225-227
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d9113
traendo spunto dalla sentenza adesivamente annotata, l' a. espone sinteticamente la normativa vigente in ordine alle denominazioni dei vini, sottolineandone le finalita' di tutela non solo degli interessi generali dell' economia, ma anche degli interessi privati dei produttori e dei singoli consumatori. osserva che non esistono particolari prescrizioni in ordine alla denominazione di origine vinicola semplice, tranne la necessita' che essa designi vini di uve prodotte da vitigni tradizionali delle corrispondenti zone di produzione, cosi' come delimitate anche estensivamente o, secondo l' a., restrittivamente dall' autorita' amministrativa. in mancanza di provvedimento di delimitazione, si avra' riguardo alla zona geografica cui fa riferimento la denominazione, sul problema dell' utilizzazione della denominazione di origine nel caso di "taglio" dei vini con vini prodotti in zone diverse, l' a., richiamate le norme comunitarie in materia, ritiene che la pratica correttiva sia consentita purche' si mantenga non solo la prevalenza quantitativa, ma il "bouquet" del vino originario e conclude esprimendo l' avviso che sarebbe necessario non lasciare all' arbitrio del produttore la scelta dei criteri in base ai quali puo' operarsi il "taglio".
d.p.r. 12 luglio 1963, n. 930 accordo di lisbona 31 ottobre 1958 sulla protezione delle denominazioni di origine e sulla loro registrazione internazionale reg. cee 28 aprile 1970, n. 816/7 reg. cee 28 aprile 1970, n. 817 d.p.r. 12 febbraio 1965, n. 162
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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