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95276
IDG750700281
75.07.00281 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
gotti porcinari leopoldo
riscatto del fondo da parte del coltivatore
nota a app. milano 14 novembre 1972
Giur. agr. it., an. 22 (1975), fasc. 4, pt. 2, pag. 237
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d91613
l' a. sottolinea come scopo precipuo della normativa in tema di proroga, prelazione e riscatto sia quello di favorire l' accesso dei coltivatori alla proprieta', di creare imprese familiari efficienti e competitive e di modificare la situazione di polverizzazione e arretratezza di gran parte delle nostre aziende agricole. dopo aver sinteticamente illustrato i punti piu' qualificanti della normativa vigente, l' a. si sofferma sul problema se la volonta' di riscatto possa essere contenuta in un atto di citazione sottoscritto dal solo difensore in virtu' del mandato alle liti. aderendo alla sentenza annotata, l' a. ritiene che la risposta debba essere negativa. con riferimento ai principi generali, stante la lacunosita' della legge, appare evidente, secondo l' a., l' esigenza che la volonta' di riscatto sia manifestata in modo certo e contenuta in una dichiarazione ricettizia con effetto di accertamento costitutivo, e, poiche' il coltivatore e' posto dalla legge nella stessa condizione in cui sarebbe stato se avesse potuto esercitare la prelazione, vertendosi in materia di trasferimento di diritti reali immobiliari, la forma scritta e' richiesta ad substantiam.
l. 26 maggio 1965, n. 590 l. 14 agosto 1971, n. 817 art. 1340 c.c. art. 1350 c.c.
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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