| i trattati istitutivi delle comunita' europee pongono notevoli
limitazioni della sovranita' statale, in campo normativo, essendo il
regolamento comunitario obbligatorio per gli stati membri; in campo
amministrativo con l' attribuzione di specifiche competenze in
materia economica alle comunita' europee; in campo giurisdizionale
con la creazione della corte di giustizia. l' a. respinge la tesi di
una struttura di tipo federale, sia per la diversita' della materia
non politica ma economica, sia per il potere quasi totalmente
consultivo del parlamento europeo. respinge d' altra parte anche la
teoria di una violazione costituzionale in quanto nella costituzione
stessa c' e' un vero e proprio obbligo costituzionale di osservare i
trattati che non possono essere violati neppure con un successivo
atto legislativo interno. si puo' concludere che c' e' un interesse
primario dello stato italiano alla partecipazione alla comunita'
internazionale che si traduce in volonta' costituzionale, da cui
deriva la subordinazione della potesta' normativa regionale alla
norma comunitaria, non solo a quelle fonti primarie che sono i
trattati, ma anche ai regolamenti, in quanto questi divengono
obbligatori negli stati, come previsto dai trattati stessi, venendo a
costituire una ulteriore atipica fonte normativa. l' a. conclude con
l' auspicare che alla coordinazione tra norme regionali e diritto
comunitario, corrisponda una coordinazione amministrativa,
giustificata dalla considerazione dell' identita' del fine
istituzionalmente proprio delle comunita' europee e delle regioni,
cioe' di uno sviluppo armonico in campo economico e sociale.
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