| l' a. si riallaccia all' esame del problema del coordinamento
orizzontale tra le regioni, criticandolo in quanto contrario al
presupposto dell' autonomia, parendo avere prevalenza l' esigenza
unitaria. riguardo al collegamento verticale, l' a. afferma che il
limite del rispetto degli obblighi internazionali agisce solo come
posterius, cioe' puo' consentire agli organi dello stato cui cio' e'
demandato di far dichiarare illegittima una norma che non ottemperi
al suddetto limite, ma non puo' impedire alle regioni di legiferare
in una determinata materia. l' a. si pone poi il quesito se la
contabilita' sfugge o appartiene alla competenza delle regioni. egli
ritiene che la contabilita' non sia una materia ma uno strumento
necessario in piu' materie, percio' non rientra nel principio della
tassativita' della elencazione delle materie attribuite alle regioni
(per cui, non essendo ivi compresa, resterebbe automaticamente allo
stato). il criterio adottabile e' invece, secondo l' a., che nelle
materie di competenza delle regioni gli strumenti per esercitare nel
modo migliore queste funzioni, siano attribuiti allo stesso ente cui
e' attribuita la competenza in materia.
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