| l' a. sottolinea la portata innovatrice della legge del 1971, n.
1102, imperniata su una struttura settoriale e verticale degli
interventi nei territori montani e su forme di rappresentanza di
interessi. rileva, in questo quadro, l' importanza del ruolo delle
comunita' montane, organo rappresentativo generale-politico, critica
l' orientamento che vede nella comunita' un organo di coordinamento
di altre strutture e pone in rilievo gli elementi normativi presenti
nelle leggi e negli statuti che confermano l' attribuzione alle
comunita' di compiti operativi nell' ambito della pianificazione e
programmazione. osserva infine come l' esame delle leggi regionali
confermi in generale la tendenza a potenziare il ruolo delle
comunita' montane, ma rileva che alcune leggi, al contrario, fanno
riferimento alla precedente organizzazione degli interventi,
ignorando il nuovo ente o considerando marginale il suo ruolo. a suo
avviso, cio' e' dovuto, oltre che alla parzialita' del trasferimento
di competenze alle regioni, alle contradizioni contenute nella legge
nazionale. essa infatti, se da un lato ha innovato il sistema degli
interventi, ha dall' altro mantenuto in vita strutture preesistenti
la cui attivita' talvolta si sovrappone a quella del nuovo ente.
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