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95428
IDG751203090
75.12.03090 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
rossi adriano
brevi osservazioni sulla distinzione fra responsabilita' aquiliana e contrattuale
nota a cass., sez. i, 12 febbraio 1973, n. 420
Rass. avv. stato, an. 25 (1973), fasc. 3, pag. 517-521
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d306006; d307
per l' a. e' inacettabile la distinzione tra colpa contrattuale e colpa aquiliana basata sul fatto che nella prima si fa valere la violazione del diritto derivante dall' accordo contrattuale o da un' obbligazione preesistente, e nella seconda, invece, si fa valere il precetto generale del neminem laedere e quindi la protezione di un bene garantito dall' ordine giuridico. pertanto il caso sottoposto alla suprema corte avrebbe dovuto avere una soluzione diversa in quanto il fondamento dell' obbligazione risarcitoria dedotta in giudizio dall' attore non era la violazione, da parte dell' amministrazione, dell' interesse dell' altra parte, ma la minaccia di non adempiere tale ordinazione. di conseguenza, trattandosi di responsabilita' derivante dall' art. 2043 del codice civile, era soggetta a prescrizione quinquennale.
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