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| IDG751203090 | |
| 75.12.03090 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| rossi adriano
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| brevi osservazioni sulla distinzione fra responsabilita' aquiliana e
contrattuale
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| nota a cass., sez. i, 12 febbraio 1973, n. 420
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| Rass. avv. stato, an. 25 (1973), fasc. 3, pag. 517-521
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d306006; d307
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| per l' a. e' inacettabile la distinzione tra colpa contrattuale e
colpa aquiliana basata sul fatto che nella prima si fa valere la
violazione del diritto derivante dall' accordo contrattuale o da un'
obbligazione preesistente, e nella seconda, invece, si fa valere il
precetto generale del neminem laedere e quindi la protezione di un
bene garantito dall' ordine giuridico. pertanto il caso sottoposto
alla suprema corte avrebbe dovuto avere una soluzione diversa in
quanto il fondamento dell' obbligazione risarcitoria dedotta in
giudizio dall' attore non era la violazione, da parte dell'
amministrazione, dell' interesse dell' altra parte, ma la minaccia di
non adempiere tale ordinazione. di conseguenza, trattandosi di
responsabilita' derivante dall' art. 2043 del codice civile, era
soggetta a prescrizione quinquennale.
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