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95432
IDG751203094
75.12.03094 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
arnone a.
nota a app. napoli, sez. i, 17 gennaio 1972, n. 1545
Rass. avv. stato, an. 25 (1973), fasc. 4, pag. 754-759
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d216
la decisione adottata nella sentenza in rassegna appare all' a. esatta, pur con tutte le riserve che devono farsi sull' interpretazione estensiva delle norme di agevolazione fiscale. infatti in tale materia bisogna ormai riportarsi al cosiddetto criterio finalistico, il quale, fondato sul principio generale per cui anche le norme eccezionali possono essere interpretate estensivamente, ammette la possibilita' di tale estensione ogniqualvolta sussista un collegamento strumentale per cui l' atto del quale si discute sia da ritenersi come "mezzo al fine" della conclusione dell' atto espressamente agevolato dalla legge. inoltre e' costantemente applicato il principio secondo cui le norme di agevolazione fiscale debbono essere interpretate in modo che nel loro ambito di applicazione rientrino tutti i casi cui esse possano riferirsi secondo l' espressione letterale e la ratio legis.
art. 2 l. 21 giugno 1928, n. 1580 art. 3 r.d. 2 febbraio 1939, n. 302
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