| 95432 | |
| IDG751203094 | |
| 75.12.03094 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| arnone a.
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| nota a app. napoli, sez. i, 17 gennaio 1972, n. 1545
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| Rass. avv. stato, an. 25 (1973), fasc. 4, pag. 754-759
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d216
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| la decisione adottata nella sentenza in rassegna appare all' a.
esatta, pur con tutte le riserve che devono farsi sull'
interpretazione estensiva delle norme di agevolazione fiscale.
infatti in tale materia bisogna ormai riportarsi al cosiddetto
criterio finalistico, il quale, fondato sul principio generale per
cui anche le norme eccezionali possono essere interpretate
estensivamente, ammette la possibilita' di tale estensione
ogniqualvolta sussista un collegamento strumentale per cui l' atto
del quale si discute sia da ritenersi come "mezzo al fine" della
conclusione dell' atto espressamente agevolato dalla legge. inoltre
e' costantemente applicato il principio secondo cui le norme di
agevolazione fiscale debbono essere interpretate in modo che nel loro
ambito di applicazione rientrino tutti i casi cui esse possano
riferirsi secondo l' espressione letterale e la ratio legis.
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| art. 2 l. 21 giugno 1928, n. 1580
art. 3 r.d. 2 febbraio 1939, n. 302
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