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Documento


95433
IDG751203095
75.12.03095 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
bafile carlo
nota a cass., sez. un., 28 marzo 1973, n. 824
Rass. avv. stato, an. 25 (1973), fasc. 4, pag. 712-718
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d2145
la prima massima della decisione annotata definisce la posizione del responsabile di imposta, il quale non e' soggetto del rapporto tributario e quindi nei suoi confronti non puo' eseguirsi l' accertamento, che viene esattamente posto in relazione con l' obbligo di denuncia. la seconda massima tocca un problema piu' complesso e l' a. vi si sofferma piu' approfonditamente, partendo da quanto in essa affermato circa la posizione del socio illimitatamente responsabile di societa' di persone, al quale e' consentita soltanto l' azione di risarcimento: dal che sembrerebbe doversi desumere che al responsabile d' imposta non e' riconosciuto il diritto di proporre l' azione d' accertamento negativo "in pendenza" dell' esecuzione esattoriale, ma solo l' azione di risarcimento "dopo il compimento" dell' esecuzione esattoriale.
t.u. 29 gennaio 1958, n. 649 r.d. 7 agosto 1963, n. 1639
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