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95435
IDG751203097
75.12.03097 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
favara franco
tributi locali applicati su presupposti accertati da uffici statali e imposte statali "attribuite" a enti locali: situazioni soggettive degli enti locali e giurisdizione
nota a cass., sez. un., 8 luglio 1972, n. 2286
Rass. avv. stato, an. 25 (1973), fasc. 4, pag. 665-676
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d215; d22; d24; d2302
l' a. pur concordando con le conclusioni, non condivide tutti i passaggi logici delle 2 sentenze in rassegna, le quali partono dal presupposto che il tributo in questione ha una sua propria e completa autonomia rispetto all' imposta di ricchezza mobile, per cui ciascun comune e' titolare di un diritto di credito verso il contribuente e di un diritto soggettivo anche nei confronti di altri enti pubblici nei cui riguardi puo' sorgere conflitto circa la spettanza della contribuzione stessa. inoltre, in una delle 2 sentenze e' stato chiaramente percepito che il rapporto stato-ente locale non puo' essere posto sullo stesso piano di quello ente locale creditore d' imposta-contribuente debitore e, a tale proposito, l' a. esamina le molteplici modalita' di raccordo e integrazione della finanza locale con il sistema tributario statale, per terminare, quindi, con l' analisi delle questioni di giurisdizione.
l. 9 ottobre 1971, n. 825 l. 16 maggio 1970, n. 281 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 643 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 638 art. 103, comma 1, cost. art. 2 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. e art. 1358 c.c. d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 651 l. 3 dicembre 1971, n. 1033
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