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Documento


95438
IDG751203100
75.12.03100 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
gargiulo ugo
nota a cass., sez. i, 5 luglio 1973, n. 1894 a cass., sez. i, 13 luglio 1973, n. 2023 a cass., sez. i, 26 marzo 1973, n. 831
Rass. avv. stato, an. 25 (1973), fasc. 5, pt. 1, pag. 960-964
d2183
partendo dal presupposto che l' obbligazione degli interessi e' accessoria a quella principale per il capitale e che gli interessi dovuti per il ritardo nell' adempimento hanno la funzione di assicurare una integrale soddisfazione di una unica ragione di credito, l' a. ritiene che l' obbligazione degli interessi e' unita in modo indissolubile all' obbligazione del tributo e ne segue le sorti. pertanto un atto interruttivo della prescrizione si riferisce sia al capitale che agli interessi relativi, per cui l' atto di dilazione, come l' atto di riconoscimento del debito, e' atto interruttivo valido sia per il capitale che per gli interessi.
art. 2948, n. 4, c.c.
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