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95447
IDG751203109
75.12.03109 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
tamiozzo raffaele
interpretazione della nuova disciplina legislativa sui ricorsi generali: il silenzio-rigetto
nota a cons. stato, sez. iv, 3 luglio 1973, n. 670
Rass. avv. stato, an. 25 (1973), fasc. 6, pt. 1, pag. 1127-1131
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d15124
in linea con l' interpretazione giurisprudenziale e dottrinaria della disciplina legislativa sui ricorsi gerarchici, la decisione annotata ha ritenuto che il contegno omissivo dell' organo cui sarebbe spettato decidere sul ricorso gerarchico, deve essere equiparato ad una decisione sfavorevole per il reclamante, alla quale il giudice investito del successivo ricorso giurisdizionale presta, rispetto alle censure di legittimita', la motivazione da esso ritenuta piu' congrua. pertanto il ricorso giurisdizionale deve investire vizi del provvedimento gia' impugnato in sede gerarchica e non gia' il difetto di procedimento e di motivazione dell' organo investito della decisione sul ricorso gerarchico. oltre che ridurre lo spatium deliberandi la nuova normativa ha abolito anche i lunghi termini prima vigenti, con l' applicazione del principio "dies interpellat pro homine" in relazione alla abolizione della messa in mora, in quanto l' amministrazione va ritenuta gia' messa in mora per effetto della semplice presentazione del ricorso.
d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199 l. 6 dicembre 1971, n. 1034 r.d. 3 marzo 1934, n. 383 t.u. 26 giugno 1924, n. 1054 art. 328 c.p.
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