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95449
IDG751203111
75.12.03111 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
tamiozzo raffaele
demolizione e sospensione lavori in materia di edilizia e urbanistica
nota a cons. stato ad. plen., 3 luglio 1973, n. 7
Rass. avv. stato, an. 25 (1973), fasc. 6, pt. 1, pag. 1119-1123
d18227; d01160
la sentenza commentata contiene una puntuale applicazione dell' art. 1 del decreto del presidente della repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, che ha trasferito alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello stato, in materia di urbanistica, specificando che dette funzioni non sono soltanto quelle elencate esplicitamente nel citato articolo, stante la dizione in quest' ultimo contenuta: "ogni altra funzione amministrativa...". pertanto deve ritenersi trasferito anche il potere di annullamento di licenze edilizie nonche' il potere di sospensione dei lavori intrapresi in base ad una licenza per il cui annullamento sia in corso il procedimento. il termine entro cui deve essere emesso il provvedimento di annullamento e' rigorosamente fissato antro 18 mesi dall' accertamento delle violazioni e non puo' essere riaperto neppure a seguito del trasferimento alle regioni delle funzioni in materia urbanistica.
l. 17 agosto 1942, n. 1150 l. 6 agosto 1967, n. 765 art. 113 cost.
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