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95451
IDG751203113
75.12.03113 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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arbitrato internazionale e difetto di giurisdizione: alcune perplessita' sull' interpretazione dell' art. viii paragrafi 5, 6, 7, 8 della convenzione di londra 19 giugno 1971 (l. 30 novembre 1955, n. 1355)
nota a cass. civ., sez. un., 5 luglio 1973, n. 1895
Rass. avv. stato, an. 25 (1973), fasc. 6, pt. 1, pag. 1077-1083
d85812
secondo l' a. permangono i dubbi sorti a seguito di una precedente decisione della corte di cassazione, malgrado i chiarimenti forniti dalla sentenza annotata la quale ribadisce l' orientamento giurisprudenziale secondo cui la legge del 30 novembre 1955, n. 1355, che attribuisce allo stato di soggiorno la responsabilita' per danni causati a terzi dai fatti colposi commessi da militari e civili della nato, nell' esecuzione di un servizio, deve intendersi nel senso che le domande di un soggetto di diritto interno per ottenere il risarcimento del danno, non sono subordinate all' esperimento dell' arbitrato internazionale, confermando cosi' che la funzione di quest' ultimo rimane circostritta alla risoluzione di controversie tra soggetti di diritto internazionale e solo per determinare, fra gli stati, il reciproco onere di risarcimento.
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