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95454
IDG751203117
75.12.03117 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
siconolfi luigi
un discusso caso di retrocessione. implicazioni in termini di tributo di registro
nota a cass., sez. i, 23 novembre 1973, n. 3170
Rass. avv. stato, an. 26 (1974), fasc. 1, pt. 1, pag. 242-248
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d2310
secondo l' a. la "retrocessione" e' ravvisabile nei casi di nullita' dichiarata che non consenta la ripetizione dell' imposta percetta sull' atto nullo: quando viene pronunziato l' annullamento di negozi per cause varie; se l' annullamento incide su atti aventi efficacia reale; nel caso di risoluzione per inadempimento o altri motivi di contratti; per le sentenze che danno atto di una simulazione e dichiarano l' inesistenza di un pregresso trasferimento: ipotesi non raffigurabili nella fattispecie sottoposta all' esame della suprema corte. inoltre l' a. non condivide integralmente l' affermazione contenuta nella sentenza annotata, secondo cui, per stabilire se il tributo complementare preteso dalla finanza sia dovuto o meno, ci si debba riferire solo alla statuizione della sentenza d' appello che fa stato tra le parti in quanto passata in giudicato e non anche a quella di primo grado.
art. 781 c.c. r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269
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