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Documento


95472
IDG751203135
75.12.03135 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
c.c.
nota a cass., sez. un., 19 gennaio 1974, n. 163
Rass. avv. stato, an. 26 (1974), fasc. 3, pt. 1, pag. 626-627
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d15
la sentenza annotata riafferma il principio secondo cui la discriminazione tra la giurisdizione ordinaria e quella amministrativa si risolve nella contrapposizione tra carenza di potere ed esercizio scorretto di un potere realmente esistente. la prima ipotesi ricorre sia quando nessuna norma attribuisce alla pubblica amministrazione un determinato potere, sia quando il potere attribuito viene esercitato in una situazione che non puo' essere inquadrata nella fattispecie astratta contemplata dalla norma. la seconda ipotesi ricorre quando l' attivita' amministrativa risulti viziata nella forma o nel contenuto o nella competenza dell' organo che l' ha posta in essere: in tali casi la situazione soggettiva del cittadino, degradata al rango di interesse legittimo, puo' essere tutelata solo dinanzi al giudice amministrativo.
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