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95478
IDG751203141
75.12.03141 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
tamiozzo raffaele
il giudizio di ottemperanza in relazione alla recente disciplina normativa sui t.a.r.. proponibilita' e limiti
nota a cons. stato, sez. iv, 30 ottobre 1973, n. 938
Rass. avv. stato, an. 26 (1974), fasc. 5, pt. 1, pag. 1202-1211
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d15305
le 2 sentenze annotate hanno confermato la tesi, ormai costantemente seguita, della ammissibilita' del ricorso ex art. 27, n. 4, del testo unico del 26 giugno 1924, n. 1054, anche nei casi in cui avverso la decisione dell' organo giurisdizionale amministrativo sia stato o possa essere proposto ricorso per difetto di giurisdizione, innanzi alle sezioni unite della cassazione: indirizzo esteso da una delle 2 sentenze anche alle decisioni dei tribunali amministrativi regionali. la seconda sentenza, inoltre, e' particolarmente interessante per alcuni principi enunciati in materia di provvedimenti di sospensione, partendo da una originale interpretazione del termine "giudicato", contenuto nel citato art. 27, inteso come "cio' che e' stato giudicato, cioe' deciso, dall' autorita' giudiziaria".
art. 324 c.p.c. art. 373 c.p.c. art. 395, n. 4, c.p.c. r.d. 17 agosto 1907, n. 642 art. 9 l. 3 maggio 1967, n. 317 l. 6 dicembre 1971, n. 1034 art. 395, n. 5, c.p.c.
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