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Documento


95548
IDG750100077
75.01.00077 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
tafaro sebastiano
"emptio uno pretio" e "id quod interest"
Quad. fior. st. pens. giur. mod., an. 19 (1973), fasc. 1, pag. 31-41
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
s11941
l' a. esamina un testo di africano (digesto 21,2,47) in cui il giurista, nel caso di due schiavi venduti "uno pretio", ammette l' esperibilita' dell' actio empti pur se il valore dello schiavo non evitto e' pari al doppio del prezzo unitario pagato. nel commentare questa decisione, l' a. osserva che essa non implica un abbandono del principio (accolto dallo stesso africano, sulle orme del suo maestro giuliano) che vuole sempre limitata al duplum la responsabilita' per evizione del venditore.la decisione di africano si spiega invece ritenendo che per il giurista la vendita "uno pretio", in mancanza di espressa disposizione delle parti, non era sufficiente a far considerare i vari oggetti di essa come "unicum".
d. 21,2,47.
Ist. dir. romano - Univ. CT FI



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