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95603
IDG750100166
75.01.00166 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
gallo franco
poteri degli uffici finanziari e delegazione amministrativa
Riv. it. sc. giur., s. 3, vol. 15, an. 78 (1971), pag. 303-355
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d2171
l' a. dissente dalla sentenza della corte di cassazione 14 dicembre 1970 secondo la quale la facolta' di proporre appello avverso la decisione della commissione distrettuale e di impugnare le decisioni della provinciale dinanzi alla centrale spetta non solo alla persona fisica del titolare dell' ufficio imposte o del reggente, ma genericamente all' ufficio, nella cui nozione devono intendersi ricompresi anche i funzionari preposti al reparto che trattano la materia controversa e abbiano quindi la capacita' di manifestare validamente la volonta' dell' amministrazione nella specifica materia. criticata l' interpretazione letterale degli artt. 38 e 45 regio decreto 8 luglio 1937 che ha portato la cassazione alla sopradetta sentenza, l' a. sostiene che gli uffici periferici delle imposte dirette sono organi dell' amministrazione finanziaria e che il direttore dell' ufficio e' il titolare esclusivo dell' organo e l' unico abilitato a emettere atti a rilevanza esterna. pertanto l' a. conclude sostenendo che l' emissione di atti a rilevanza esterna da parte di soggetti non titolari di organi comporta l' inesistenza degli atti stessi, sottolineando pure la inconferenza del richiamo all' istituto della supplenza.
cass. sez. un. 14 dicembre 1970 art. 38 r.d. 8 luglio 1937 art. 45 r.d. 8 luglio 1937
Ist. dir. romano - Univ. CT FI



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