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| IDG750100166 | |
| 75.01.00166 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| gallo franco
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| poteri degli uffici finanziari e delegazione amministrativa
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| Riv. it. sc. giur., s. 3, vol. 15, an. 78 (1971), pag. 303-355
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d2171
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| l' a. dissente dalla sentenza della corte di cassazione 14 dicembre
1970 secondo la quale la facolta' di proporre appello avverso la
decisione della commissione distrettuale e di impugnare le decisioni
della provinciale dinanzi alla centrale spetta non solo alla persona
fisica del titolare dell' ufficio imposte o del reggente, ma
genericamente all' ufficio, nella cui nozione devono intendersi
ricompresi anche i funzionari preposti al reparto che trattano la
materia controversa e abbiano quindi la capacita' di manifestare
validamente la volonta' dell' amministrazione nella specifica
materia. criticata l' interpretazione letterale degli artt. 38 e 45
regio decreto 8 luglio 1937 che ha portato la cassazione alla
sopradetta sentenza, l' a. sostiene che gli uffici periferici delle
imposte dirette sono organi dell' amministrazione finanziaria e che
il direttore dell' ufficio e' il titolare esclusivo dell' organo e l'
unico abilitato a emettere atti a rilevanza esterna. pertanto l' a.
conclude sostenendo che l' emissione di atti a rilevanza esterna da
parte di soggetti non titolari di organi comporta l' inesistenza
degli atti stessi, sottolineando pure la inconferenza del richiamo
all' istituto della supplenza.
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| cass. sez. un. 14 dicembre 1970
art. 38 r.d. 8 luglio 1937
art. 45 r.d. 8 luglio 1937
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| Ist. dir. romano - Univ. CT FI
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