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95765
IDG751203145
75.12.03145 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
braguglia ivo m.
nota a c. giust. cee, 2 luglio 1974, nella causa 173/73
Rass. avv. stato, an. 26 (1974), fasc. 5, pt. 1, pag. 1100-1101
d87008
l' a. concorda con quanto enunciato nella prima parte della massima annotata, data l' assoluta diversita' di presupposti che presentano i 2 precedenti, quello ex art. 169 e quello ex art. 93, n. 2, del trattato cee. ma proprio tale diversita' lascia perplesso l' a. riguardo all' ultima parte della massima, laddove la corte di giustizia delle comunita' europee esclude che nel caso di aiuti irregolarmente istituiti, la decisione ex art. 93, n. 2, debba fissare il termine entro il quale lo stato destinatario deve sopprimere o modificare l' aiuto giudicato incompatibile. infatti non si riesce a capire come la violazione dell' obbligo di comunicare preventivamente il progetto di aiuto e di non applicarlo nella fase preliminare alla decisione, possa reagire sul procedimento di imposizione dell' obbligo di sopprimere o modificare l' aiuto, esistendo un giudicato incompatibile, nel senso di escludere la prevista necessita' del termine entro cui adempiere alla decisione di incompatibilita'.
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