| 95765 | |
| IDG751203145 | |
| 75.12.03145 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| braguglia ivo m.
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| nota a c. giust. cee, 2 luglio 1974, nella causa 173/73
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| Rass. avv. stato, an. 26 (1974), fasc. 5, pt. 1, pag. 1100-1101
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| d87008
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| l' a. concorda con quanto enunciato nella prima parte della massima
annotata, data l' assoluta diversita' di presupposti che presentano i
2 precedenti, quello ex art. 169 e quello ex art. 93, n. 2, del
trattato cee. ma proprio tale diversita' lascia perplesso l' a.
riguardo all' ultima parte della massima, laddove la corte di
giustizia delle comunita' europee esclude che nel caso di aiuti
irregolarmente istituiti, la decisione ex art. 93, n. 2, debba
fissare il termine entro il quale lo stato destinatario deve
sopprimere o modificare l' aiuto giudicato incompatibile. infatti non
si riesce a capire come la violazione dell' obbligo di comunicare
preventivamente il progetto di aiuto e di non applicarlo nella fase
preliminare alla decisione, possa reagire sul procedimento di
imposizione dell' obbligo di sopprimere o modificare l' aiuto,
esistendo un giudicato incompatibile, nel senso di escludere la
prevista necessita' del termine entro cui adempiere alla decisione di
incompatibilita'.
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