Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


95903
IDG750900032
75.09.00032 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
krogh massimo
perizia psichiatrica e sospensione del termine per la scarcerazione automatica
Riv. it. dir. proc. pen., an. 17 (1974), fasc. 1, pag. 131-138
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d61423; d61140
sottoponendo ad esame l' art. 272, comma 2, codice di procedura penale nel testo introdotto dal legislatore del 1955, secondo cui "i termini stabiliti in quest' articolo rimangono sospesi durante il tempo in cui l' imputato e' sottoposto all' osservazione per perizia psichiatrica", l' a., contro l' opinione dominante, ritiene che il tempo di osservazione e' quello trascorso dall' imputato in un manicomio per i fini dell' indagine peritale o, in caso di permanenza in carcere, quello degli effettivi esami del perito. esaminata poi la norma alla luce degli artt. 13 e 3 costituzione, l' a. ritiene che il legislatore abbia violato l' art. 3 costituzione per "eccesso di potere" incidendo ingiustificatamente sulla liberta' personale dell' imputato.
art. 3 cost. art. 13 cost. art. 272, comma 6, c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



Ritorna al menu della banca dati