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95923
IDG750900052
75.09.00052 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
voena giovanni paolo
rilievi, perquisizioni ed ispezioni di polizia giudiziaria
nota a cass. sez. vi pen. 6 febbraio 1973, senoner
Riv. it. dir. proc. pen., an. 17 (1974), fasc. 2, pag. 465-479
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d61010; d61012; d61014; d61015
l' a. si domanda quale sia l' attivita' posta in essere dalla polizia giudiziaria nella visita di controllo di un pubblico esercizio e nel prevenire ulteriori conseguenze dannose di un reato gia' accertato. dopo aver chiarito come i "necessari rilievi" di cui all' art. 225 codice di procedura penale devono risolversi in un' attivita' ispettiva, a differenza di quelli menzionati negli artt. 222 e 223 codice di procedura penale, in cui devono ritenersi compresi quelli a contenuto peritale, l' a. dissente dalla sentenza annotata anche laddove esclude che sia stata svolta una perquisizione domiciliare, con conseguente inapplicabilita' delle garanzie difensive predisposte per tale atto.
art. 222 c.p.p. art. 223 c.p.p. art. 224 c.p.p. art. 225 c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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