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| IDG750900075 | |
| 75.09.00075 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| scardovelli mauro
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| incostituzionalita' dell' avocazione dell' istruzione sommaria da
parte del procuratore generale
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| nota a ord. trib. livorno 18 maggio 1973, pasquinucci ed altri
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| Riv. it. dir. proc. pen., an. 17 (1974), fasc. 4, pag. 1008-1033
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d6152; d02301
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| annotando l' ordinanza che ha sollevato la questione di legittimita'
dell' avocazione dell' istruzione sommaria da parte del procuratore
generale per contrasto con l' art. 25 costituzione, l' a. richiama
alcune pronunce della corte costituzionale, dal cui complesso
parrebbe escludersi che per il pubblico ministero possa essere
invocata la garanzia giurisdizionale. l' a. esamina poi
analiticatamente il ragionamento compiuto dall' ordinanza annotata,
specie laddove dimostra come, per analogia, l' istruzione sommaria
abbia i caratteri della giurisdizione. a quest' ultimo argomento, l'
a. aggiunge quelli fondati sull' interpretazione dell' art. 13
costituzione e sull' interpretazione sistematica dell' art. 13 con l'
art. 25 costituzione. tenendo conto che l' applicabilita' dell' art.
25 costituzione al pubblico ministero comporterebbe importanti
conseguenze sistematiche e si porrebbe in contrasto con la evoluzione
dell' istituto del pubblico ministero quale emerge dalla legge delega
per l' emancipazione del nuovo codice di procedura penale, l' a.
ritiene poco probabile una pronuncia di accoglimento della questione
di legittimita' da parte della corte costituzionale. l' a. conclude
che i predetti ostacoli non varrebbero pero' per una questione che
prospettasse la illegittimita' dell' art. 392, comma 3, codice di
procedura penale sotto il profilo dell' art. 112 costituzione.
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| art. 25 cost.
art. 392, comma 3, c.p.p.
c. cost. 1963, n. 110
c. cost. 1964, n. 34
c. cost. 1968, n. 110
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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