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95946
IDG750900075
75.09.00075 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
scardovelli mauro
incostituzionalita' dell' avocazione dell' istruzione sommaria da parte del procuratore generale
nota a ord. trib. livorno 18 maggio 1973, pasquinucci ed altri
Riv. it. dir. proc. pen., an. 17 (1974), fasc. 4, pag. 1008-1033
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6152; d02301
annotando l' ordinanza che ha sollevato la questione di legittimita' dell' avocazione dell' istruzione sommaria da parte del procuratore generale per contrasto con l' art. 25 costituzione, l' a. richiama alcune pronunce della corte costituzionale, dal cui complesso parrebbe escludersi che per il pubblico ministero possa essere invocata la garanzia giurisdizionale. l' a. esamina poi analiticatamente il ragionamento compiuto dall' ordinanza annotata, specie laddove dimostra come, per analogia, l' istruzione sommaria abbia i caratteri della giurisdizione. a quest' ultimo argomento, l' a. aggiunge quelli fondati sull' interpretazione dell' art. 13 costituzione e sull' interpretazione sistematica dell' art. 13 con l' art. 25 costituzione. tenendo conto che l' applicabilita' dell' art. 25 costituzione al pubblico ministero comporterebbe importanti conseguenze sistematiche e si porrebbe in contrasto con la evoluzione dell' istituto del pubblico ministero quale emerge dalla legge delega per l' emancipazione del nuovo codice di procedura penale, l' a. ritiene poco probabile una pronuncia di accoglimento della questione di legittimita' da parte della corte costituzionale. l' a. conclude che i predetti ostacoli non varrebbero pero' per una questione che prospettasse la illegittimita' dell' art. 392, comma 3, codice di procedura penale sotto il profilo dell' art. 112 costituzione.
art. 25 cost. art. 392, comma 3, c.p.p. c. cost. 1963, n. 110 c. cost. 1964, n. 34 c. cost. 1968, n. 110
Ist. dir. penale - Univ. TO



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