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Documento


96393
IDG751203062
75.12.03062 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
renzi paola
osservazioni retrospettive sulla tassa del titolo
nota a comm. prov. imp. roma 6 marzo 1972
Giur. merito, an. 6 (1974), fasc. 2, pt. 3, pag. 102-104
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d2310
conformemente ad una costante giurisprudenza, secondo la sentenza annotata, non puo' ritenersi enunciata in un decreto ingiuntivo, fondato sopra un rapporto fidejussorio, l' obbligazione principale, quando al giudizio non abbia partecipato il debitore di detta obbligazione. nella nota l' a. esamina retrospettivamente la materia confrontando la normativa degli artt. 62 e 72 della legge di registro con l' art. 21 della nuova legge di registro.
art. 62 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 art. 21 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634 art. 72 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269
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