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| IDG751203063 | |
| 75.12.03063 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| ceniccola raffaele
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| sulla inderogabilita' delle norme che disciplinano la liquidazione
degli indennizzi nel trasferimento delle imprese elettriche all' enel
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| nota a trib. verona 21 marzo 1972
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| Giur. merito, an. 6 (1974), fasc. 3, pt. 3, pag. 139-143
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d18100
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| le questioni esaminate dal tribunale sono le seguenti: 1) se l' enel
in sede di determinazione dell' indennizzo di esproprio sia tenuto a
rispettare una particolare convenzione preesistente alla
nazionalizzazione, intervenuta tra due industrie elettriche con la
quale l' una, nel caso non avesse potuto o non avesse inteso piu'
esercitare direttamente l' attivita', si impegnava a rilevarne gli
impianti a valore di stima, oppure anche in questo caso si debba
procedere alla liquidazione dell' indennizzo in misura pari all'
importo del capitale netto per le imprese tenute alla formazione del
bilancio. 2) se ed entro quali limiti la determinazione di detto
capitale netto possa avvenire in modo o misura diversi da quelli
formalmente risultanti dal bilancio. l' a. concorda con la sentenza
nel ritenere che le modalita' e misure degli indennizzi non possono
essere derogate neanche da convenzioni private antecedenti alla
nazionalizzazione e nel dichiarare che per la determinazione del
capitale netto, una diversa qualificazione delle singole poste e'
ammessa solo alla stregua dei dati risultativi dal bilancio e dai
suoi allegati.
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| art. 4 l. 6 dicembre 1962, n. 1643
art. 5 l. 6 dicembre 1962, n. 1643
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