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96394
IDG751203063
75.12.03063 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
ceniccola raffaele
sulla inderogabilita' delle norme che disciplinano la liquidazione degli indennizzi nel trasferimento delle imprese elettriche all' enel
nota a trib. verona 21 marzo 1972
Giur. merito, an. 6 (1974), fasc. 3, pt. 3, pag. 139-143
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d18100
le questioni esaminate dal tribunale sono le seguenti: 1) se l' enel in sede di determinazione dell' indennizzo di esproprio sia tenuto a rispettare una particolare convenzione preesistente alla nazionalizzazione, intervenuta tra due industrie elettriche con la quale l' una, nel caso non avesse potuto o non avesse inteso piu' esercitare direttamente l' attivita', si impegnava a rilevarne gli impianti a valore di stima, oppure anche in questo caso si debba procedere alla liquidazione dell' indennizzo in misura pari all' importo del capitale netto per le imprese tenute alla formazione del bilancio. 2) se ed entro quali limiti la determinazione di detto capitale netto possa avvenire in modo o misura diversi da quelli formalmente risultanti dal bilancio. l' a. concorda con la sentenza nel ritenere che le modalita' e misure degli indennizzi non possono essere derogate neanche da convenzioni private antecedenti alla nazionalizzazione e nel dichiarare che per la determinazione del capitale netto, una diversa qualificazione delle singole poste e' ammessa solo alla stregua dei dati risultativi dal bilancio e dai suoi allegati.
art. 4 l. 6 dicembre 1962, n. 1643 art. 5 l. 6 dicembre 1962, n. 1643
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