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Documento


96523
IDG750601194
75.06.01194 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
finocchiaro alfio
lo scopo dell' atto di riassunzione nel processo sospeso
nota a cass. sez. iii 20 ottobre 1972, n. 3162
Giust. civ., an. 23 (1973), fasc. 4, pt. 1, pag. 655-658
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d4391
pratico
formale
l' a. concorda con la sentenza della cassazione e sostiene che deve ritenersi irrilevante se un atto di riassunzione sia presentato al giudice istruttore anziche' al collegio in quanto l' art. 2966 codice civile prevede quest' atto al fine di impedire la decadenza e quindi l' estinzione del processo per cui una volta presentato l' atto di riassunzione, questo ha raggiunto il suo scopo indipendentemente dal fatto che sia stato presentato ad un giudice competente o meno. aggiunge tuttavia che i provvedimenti successivi emessi dal giudice incompetente sono nulli in quanto emessi fuori della propria potesta' di decisione.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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