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96531
IDG750601178
75.06.01178 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cacciavillani ivone
il pericolo nel ritardo per l' esecuzione provvisoria della sentenza e del decreto ingiuntivo e per l' esecuzione immediata dopo il precetto
Giust. civ., an. 23 (1973), fasc. 1, pt. 4, pag. 3-18
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d431
teorico-sistematico
formale
l' a. sostiene che la provvisoria esecuzione di una sentenza consiste nel pregiudizio che il creditore subirebbe nel ritardo in se' data la natura della prestazione o dalla temuta o prevedibile attivita' del debitore o, infine, dalla necessita' del creditore a conseguire subito la prestazione oggetto della sentenza. sostiene altresi', che per la provvisoria esecuzione in un decreto ingiuntivo e' necessaria una maggiore intensita' di pericolo per consentire al creditore di poter conseguire subito, anche se provvisoriamente, la sua pretesa in quanto il decreto ingiuntivo e' emesso inaudita altera parte; mentre la provvisoria esecuzione in un precetto e' configurata solo come pericolo soggettivo nel debitore in quanto nel precetto la pretesa e' gia' contenuta e accertata in un titolo esecutivo.
art. 282 c.p.c. art. 482 c.p.c. art. 642 c.p.c.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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