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| IDG750601173 | |
| 75.06.01173 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| finocchiaro alfio
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| ancora sulla rilevanza degli eventi c.d. interruttivi ai fini dell'
impugnazione e sulla incostituzionalita' dell' art. 328 c.p.c.
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| nota a cass. sez. i 25 ottobre 1972, n. 3218
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| Giust. civ., an. 23 (1973), fasc. 1, pt. 1, pag. 7-10
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d4207
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| pratico
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| formale
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| l' a. sostiene che gli eventi menomativi o esclusivi della capacita'
della parte costituita a mezzo di procuratore avvenuti in un momento
successivo alla pubblicazione della sentenza o anche avvenuti in un
momento precedente senza essere stati comunicati o notificati a norma
dell' art. 300, comma 1, codice procedura civile, sono sempre
immediatamente rilevanti ai fini della notificazione dell' atto di
impugnazione a prescindere da qualsiasi conoscenza che comunque ne
abbia avuta la controparte. sostiene altresi' che l'
incostituzionalita' dell' art. 328 codice procedura civile in
riferimento all' art. 24, comma 2, della costituzione, sussiste
ugualmente nella parte in cui, in presenza di un evento interruttivo,
fa decorrere il termine per la notificazione dell' impugnazione dalla
pubblicazione della sentenza e non gia' dal momento in cui l'
impugnante sia venuto a conoscenza dell' evento stesso.
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| art. 300 comma 1 c.p.c.
art. 328 c.p.c.
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| Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino
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