| l' articolo illustra la nuova convenzione, valida fino al 31 dicembre
1975, sottoscritta da un gremito gruppo di enti mutualistici, gestori
dell' assicurazione obbligatoria contro le malattie, e dai
rappresentanti dei farmacisti. una diversa normativa e' prevista in
relazione alle due forme previste di assistenza farmaceutica, l'
assistenza diretta e indiretta. nel primo caso la farmacia, ritirando
la ricetta medica o il buono di prelevamento, consegna agli assistiti
i medicinali senza pagamento diretto, se non per le particolari quote
a carico degli assistiti stessi. nell' altro caso le prestazioni
farmaceutiche avvengono mediante il pagamento, da parte dell'
assistito, del prezzo di vendita al pubblico dei prodotti medicinali
salvo il rimborso successivo della spesa sostenuta da parte dell'
istituto mutualistico.
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