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96553
IDG751203952
75.12.03952 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
polazzi tito
brevi note sulle pensioni presenti e avvenire
Amm. it., an. 30 (1975), fasc. 9, pag. 1236-1239
d14320; d14328
l' a. lamenta le sperequazioni normative ed economiche previste dalla normativa vigente rispetto ai segretari provinciali e comunali. cosi' la norma in favore degli ex dirigenti statali (art. 73 del decreto 30 giugno 1972), non e' stata estesa ai segretari generali di i e ii classe di comuni e provincie. contemporaneamente solo per i segretari generali di comuni e provincie vige rigorosamente la collocazione a riposo a 65 anni. l' a. rivendica che ai sensi di quanto disposto dall' art. 34 della legge 8 giugno 1962, n. 604, secondo cui la retribuzione dei segretari provinciali e comunali deve essere uguale a quella degli impiegati civili dello stato di qualifica corrispondente, sia riconosciuta pienamente questa parita' e siano conseguentemente riliquidate le pensioni come stabilito per gli ex dirigenti statali dall' art. 73 sopracitato.
l. 8 giugno 1962, n. 606 d.p.r. 30 giugno 1972, n. 748
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