Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


96604
IDG751204004
75.12.04004 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cifarelli lorenzo
ancora sulla pubblicazione all' albo pretorio delle deliberazioni del consiglio comunale e della giunta municipale
Comuni Italia, an. 12 (1975), fasc. 4-5, pag. 425-429
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d122
ponendosi il quesito se gli artt. 3 e 12 della legge 9 giugno 1947, n. 530, sopravvivano dopo il trasferimento alle regioni del controllo sugli atti degli enti locali, l' a. sostiene che: a) per le deliberazioni dei consigli e delle giunte delle province e dei comuni non soggette a speciale approvazione sia piu' conforme ai diritti dei cittadini la pubblicazione all' albo pretorio per 15 giorni consecutivi; b) che possa ritenersi per gli stessi atti superato l' obbligo di trasmetterli entro gli 8 giorni dalla loro adozione; c) che per le deliberazioni degli stessi organi soggette al controllo di merito sia conservata la pubblicazione all' albo per un solo giorno festivo o di mercato; d) che tutto cio' debba formare oggetto di una norma di legge da recepire nei singoli provvedimenti emanati dalle regioni, per regolamentare il controllo sugli atti degli enti locali.
cons. stato 12 dicembre 1972, n. 217 art. 3 l. 9 giugno 1947, n. 530 art. 12 l. 9 giugno 1947, n. 530
Centro diretto da V. Napoletano - Roma



Ritorna al menu della banca dati