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Documento


96634
IDG751204034
75.12.04034 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
coscia antonio
il trattenimento dell' ammalato dopo il periodo d' acuzie
Nuova rass. legisl. dottr. giur., s. 2, an. 49 (1975), fasc. 4 ( febbraio), pag. 383
d1882
l' a. sostiene che l' ente mutualistico o il comune e' tenuto al pagamento del solo periodo di acuzie della malattia e non gia' dei successivi periodi configurabili come "passaggio allo stato cronico" a meno che l' ospedale non abbia dato modo all' ente o al comune, con apposita comunicazione, di tutelare i propri interessi col procedere a verifica della diagnosi tramite i propri organi.
l. 26 aprile 1954, n. 251 l. 12 febbraio 1968, n. 132 cons. stato sez. v 27 settembre 1955, n. 1148 cons. stato sez. v 27 agosto 1965, n. 921
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