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Documento


96637
IDG751204037
75.12.04037 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
coscia antonio
prole adulterina e divorzio
Nuova rass. legisl. dottr. giur., s. 2, an. 49 (1975), fasc. 4 ( febbraio), pag. 381-382
d30126; d30137
l' a. sostiene che non viene ferito l' ordine sociale tutelato dall' art. 252 codice civile nel caso in cui taluno, libero dal matrimonio ed avendo figli legittimi da esso, intenda poi contrarre un secondo matrimonio con la madre dell' adulterino ed intenda legittimare tale figlio adulterino. inoltre che la mancata integrale modifica del citato articolo in seguito alla legge sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio sia dovuta al fatto che la competenza del legislatore divorzista esulava dal campo della disciplina vera e propria del riconoscimento dei figli illegittimi.
l. 1 dicembre 1970, n. 898 art. 252 c.c.
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