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| IDG751000975 | |
| 75.10.00975 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| acampora giovanni
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| i rapporti di intermediazione nell' iva
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| artt. 2, 3, 13 e 53 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633
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| Nuova riv. trib., an. 30 (1974), fasc. 1, pag. 1-10
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d23150; d23153; d23154; d3177; d3178
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| l' a. ricorda che ai fini dell' iva i passaggi dal committente al
commissionario o viceversa di beni venduti o acquistati in esecuzione
di contratti di commissioni sono assimilati alle cessioni, e nota un
certo allontanamento dagli schemi civilistici. osserva che nella
commissione per l' acquisto sono imponibili i passaggi dal terzo al
commissionario e dal commissionario al committente, nella commissione
per la vendita i passaggi dal committente al commissionario e da
questi al terzo. la base imponibile si determina diminuendo od
aumentando della provvigione il prezzo di vendita o d' acquisto; per
evitare una doppia imposizione, non sono tassate le prestazioni di
servizi dei commissionari. il commissionario deve osservare le
prescrizioni in tema di fatturazione e registrazione e far risultare
i movimenti delle merci dal libro giornale (od altro tenuto a norma
del codice civile od apposito registro di carico e scarico vidimato).
l' a. rileva che ai fini dell' iva gli intermediari del commercio
(rappresentanti ed agenti) risultano suddivisi in non depositari e
depositari di merci e solo per questi ultimi e' previsto che il
rapporto risulti indifferentemente da atto pubblico o scrittura
privata registrata o lettera annotata presso l' ufficio iva. l'
intermediario deve emettere fattura all' atto del pagamento delle
provvigioni addebitando per rivalsa l' iva al mandante e seguendo il
sistema impositivo relativo al volume d' affari annuo. ai fini dell'
iva i mediatori sono assimilabili a rappresentanti o agenti senza
deposito. l' a. nota infine che i passaggi di beni dalla sede
principale a filiali o succursali non comportano trasferimento di
proprieta' e che per vincere le presunzioni di cessione o acquisto si
deve provare che le stesse sono iscritte come tali alla camera di
commercio od in altro pubblico registro.
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| art. 1731 c.c.
art. 1 l. 12 marzo 1968, n. 316
art. 1754 c.c.
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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