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96711
IDG751000975
75.10.00975 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
acampora giovanni
i rapporti di intermediazione nell' iva
artt. 2, 3, 13 e 53 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633
Nuova riv. trib., an. 30 (1974), fasc. 1, pag. 1-10
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d23150; d23153; d23154; d3177; d3178
l' a. ricorda che ai fini dell' iva i passaggi dal committente al commissionario o viceversa di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissioni sono assimilati alle cessioni, e nota un certo allontanamento dagli schemi civilistici. osserva che nella commissione per l' acquisto sono imponibili i passaggi dal terzo al commissionario e dal commissionario al committente, nella commissione per la vendita i passaggi dal committente al commissionario e da questi al terzo. la base imponibile si determina diminuendo od aumentando della provvigione il prezzo di vendita o d' acquisto; per evitare una doppia imposizione, non sono tassate le prestazioni di servizi dei commissionari. il commissionario deve osservare le prescrizioni in tema di fatturazione e registrazione e far risultare i movimenti delle merci dal libro giornale (od altro tenuto a norma del codice civile od apposito registro di carico e scarico vidimato). l' a. rileva che ai fini dell' iva gli intermediari del commercio (rappresentanti ed agenti) risultano suddivisi in non depositari e depositari di merci e solo per questi ultimi e' previsto che il rapporto risulti indifferentemente da atto pubblico o scrittura privata registrata o lettera annotata presso l' ufficio iva. l' intermediario deve emettere fattura all' atto del pagamento delle provvigioni addebitando per rivalsa l' iva al mandante e seguendo il sistema impositivo relativo al volume d' affari annuo. ai fini dell' iva i mediatori sono assimilabili a rappresentanti o agenti senza deposito. l' a. nota infine che i passaggi di beni dalla sede principale a filiali o succursali non comportano trasferimento di proprieta' e che per vincere le presunzioni di cessione o acquisto si deve provare che le stesse sono iscritte come tali alla camera di commercio od in altro pubblico registro.
art. 1731 c.c. art. 1 l. 12 marzo 1968, n. 316 art. 1754 c.c.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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