| l' a. ricorda che la riforma del contenzioso tributario ha attribuito
alle commissioni tributarie competenza, in tema di imposte dirette,
per irpef, irpeg, ilor, per le controversie promosse dai possessori
circa intestazione, delimitazione, figura, estensione e classamento
dei terreni, ripartizione dell' estimo tra i compossessori a titolo
di promiscuita' di una stessa parcella, consistenza e classamento
delle unita' immobiliari urbane e attribuzione della rendita
catastale. l' a. precisa che si ha giudizio di estimazione semplice
(di esclusiva competenza delle commissioni tributarie) quando l'
accertamento si limiti alla valuzione di dati di puro fatto relativi
alla sussistenza, entita', qualita', natura e causa del reddito
tassabile e prescinda da ogni indagine di diritto; si ha giudizio di
estimazione complessa (di competenza anche del giudice ordinario)
quando l' apprezzamento dei fatti accertati comporti anche la
disamina di questioni di diritto. l' a. ricorda che, quando non sia
stato presentato in termine utile ricorso alla commissione centrale,
la decisione della commissione di secondo grado puo' essere impugnata
entro 90 giorni davanti alla corte d' appello per violazione di legge
e questioni di fatto (escluse quelle relative a valutazione
estimativa e misura delle pene pecuniarie); contro le decisioni delle
commissioni tributarie non impugnate o non ulteriormente impugnabili
e' ammesso il rimedio eccezionale del ricorso per revocazione,
esperibile, secondo le norme della procedura civile, quando la
decisione sia dovuta ad errore di fatto o siano emerse circostanze
nuove. l' a. osserva che se la decisione viene in tutto o in parte
riformata i termini per la presentazione dell' appello si riaprono
sia per l' amministrazione che per il contribuente; in caso contrario
la decisione diventa definitiva.
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