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96790
IDG751001057
75.10.01057 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
bortoluzzi d. giorgio
il contenzioso fiscale dopo la riforma tributaria. competenza delle commissioni tributarie
d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636
Nuova riv. trib., an. 30 (1974), fasc. 10, pag. 428-430
d22; d217; d2171; d2174; d2175
l' a. ricorda che la riforma del contenzioso tributario ha attribuito alle commissioni tributarie competenza, in tema di imposte dirette, per irpef, irpeg, ilor, per le controversie promosse dai possessori circa intestazione, delimitazione, figura, estensione e classamento dei terreni, ripartizione dell' estimo tra i compossessori a titolo di promiscuita' di una stessa parcella, consistenza e classamento delle unita' immobiliari urbane e attribuzione della rendita catastale. l' a. precisa che si ha giudizio di estimazione semplice (di esclusiva competenza delle commissioni tributarie) quando l' accertamento si limiti alla valuzione di dati di puro fatto relativi alla sussistenza, entita', qualita', natura e causa del reddito tassabile e prescinda da ogni indagine di diritto; si ha giudizio di estimazione complessa (di competenza anche del giudice ordinario) quando l' apprezzamento dei fatti accertati comporti anche la disamina di questioni di diritto. l' a. ricorda che, quando non sia stato presentato in termine utile ricorso alla commissione centrale, la decisione della commissione di secondo grado puo' essere impugnata entro 90 giorni davanti alla corte d' appello per violazione di legge e questioni di fatto (escluse quelle relative a valutazione estimativa e misura delle pene pecuniarie); contro le decisioni delle commissioni tributarie non impugnate o non ulteriormente impugnabili e' ammesso il rimedio eccezionale del ricorso per revocazione, esperibile, secondo le norme della procedura civile, quando la decisione sia dovuta ad errore di fatto o siano emerse circostanze nuove. l' a. osserva che se la decisione viene in tutto o in parte riformata i termini per la presentazione dell' appello si riaprono sia per l' amministrazione che per il contribuente; in caso contrario la decisione diventa definitiva.
art. 342 c.p.c. art. 395 c.p.c. art. 396 c.p.c.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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