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| IDG751000676 | |
| 75.10.00676 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| casadei bruno
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| considerazioni sulla nuova legge disciplinare dell' accertamento
tributario
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| d.p.r. 29 ottobre 1973, n. 600
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| Comm. trib. centr., s. 1, an. 6 (1974), fasc. 3, pt. 2, pag. 442-463
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d22; d215; d230; d2151; d202; d219
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| sottolineata la rilevanza della normativa sull' accertamento nella
disciplina del prelievo fiscale e l' importanza del requisito della
chiarezza nel campo della legislazione tributaria, l' a. rileva la
complicata formulazione del testo legislativo contenente le nuove
disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi e
ne elenca i punti negativi piu' appariscenti. considera inopportuna
l' estensione dell' obbligo della dichiarazione a chi non ha obblighi
tributari da assolvere ed inutile, oltre che indisponente, la norma
che obbliga il contribuente ad indicare specificamente il possesso di
particolari manifestazioni di ricchezza, dichiarando in qual modo
consumi il proprio reddito. ravvisa eccessivo rigorismo formale nelle
norme sulla redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni e sui
termini di presentazione. critica la tassazione della distribuzione
gratuita di azioni ravvisandovi aspetti di imposizione sul patrimonio
e profili di incostituzionalita' per contrasto con il principio di
capacita' contributiva ed espone dubbi interpretativi circa la norma
sulle deroghe al segreto bancario. rileva che non solo la nuova
disciplina dell' accertamento ammette la prova per presunzioni non
gravi, ne' precise, ne' concordanti, ma la norma relativa si applica
anche per irregolarita' non gravi. critica altresi' le disposizioni
sull' accertamento d' ufficio e sul termine per i procedimenti,
elevati inopportunamente da 2 a 5 anni. individua aspetti negativi
nel nuovo sistema sanzionatorio (generalizzazione della pena
pecuniaria, estremo rigore, frequente sproporzione tra illecito e
pena) e nella disciplina dei casi di omessa, incompleta ed infedele
dichiarazione. auspica infine un razionale riesame dell' intera
materia in sede legislativa.
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| l. 29 dicembre 1962, n. 1745
art. 38 t.u. imp. dir.
l. 31 ottobre 1966, n. 958
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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