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96859
IDG751000694
75.10.00694 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
marcelli arnaldo
le borse di studio nella nuova disciplina tributaria
art. 84 t.u. imp. dir. art. 34 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601
Comm. trib. centr., s. 1, an. 6 (1974), fasc. 5-6, pt. 2, pag. 802-80
d18432; d23027; d23036; d23060; d24047; d21801
l' a. ricorda che gli assegni corrisposti a titolo di borse di studio erano esenti dall' imposta di ricchezza mobile e dalla complementare ed osserva che la legislazione entrata in vigore con la riforma tributaria da' luogo a perplessita' circa la loro tassabilita'. secondo l' a. e' soggetta ad irpef la borsa di studio corrisposta in unica soluzione o con carattere di periodicita' al figlio minore effettivamente convivente con il soggetto passivo dell' irpef od a studente o neolaureato maggiorenne, mentre e' esclusa l' applicabilita' dell' ilor. l' a. ritiene che, quando la borsa viene corrisposta con assegni periodici, si ponga per l' ente erogatore l' obbligo di operare la ritenuta d' acconto. osserva che il carattere istantaneo o periodico della prestazione va riferito allo scopo che la modalita' di adempimento si propone, nel senso che la ritenuta non e' dovuta nel caso di periodicita' di tipo occasionale e non istituzionale. sostiene che anche le borse pluriennali, corrisposte annualmente in unica soluzione, non sono soggette a ritenuta d' acconto.
art. 2 l. 9 ottobre 1971, n. 825 art. 3 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597 art. 80 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597 art. 24 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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