| 97013 | |
| IDG751000656 | |
| 75.10.00656 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| lamedica tommaso
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| considerazioni in tema di motivazioni degli avvisi di accertamento di
valore
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| art. 21 d.l. 7 agosto 1936, n. 1639
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| Riv. leg. fisc., an. 67 (1972), fasc. 11-12, pag. 2297-2302
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| d2156; d2310; d2311; d21550
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| l' a. affronta il problema relativo alla sussistenza o meno dell'
obbligo di motivare l' avviso di accertamento di maggior valore in
materia di imposta di registro e di successione. l' a. critica l'
orientamento della commissione centrale, espressasi nel senso della
non obbligatorieta' e confuta gli argomenti su cui l' organo basa
tale assunto. osserva che, anche se le norme che disciplinano la
materia non impongono l' obbligo specifico della motivazione, esso
discende dalla natura del provvedimento amministrativo. secondo l' a.
la motivazione e' elemento essenziale dell' atto impositivo, sia per
garanzia del diritto alla difesa del contribuente, sia per consentire
il controllo amministrativo e giurisdizionale. l' a. critica la
qualificazione dell' avviso di accertamento quale mero mezzo per
portare a legale conoscenza del contribuente il procedimento
instaurato dall' amministrazione e sostiene trattarsi di atto
costitutivo del debito d' imposta. osserva infine che l' obbligo di
motivazione non crea disparita' di trattamento fra finanza e
contribuente, in quanto la pubblica amministrazione emette atti
caratterizzati da presunzione di legittimita' ed efficacia esecutiva
e deve quindi renderne conto.
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| art. 20 d.l. 7 agosto 1936, n. 1639
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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