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97013
IDG751000656
75.10.00656 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
lamedica tommaso
considerazioni in tema di motivazioni degli avvisi di accertamento di valore
art. 21 d.l. 7 agosto 1936, n. 1639
Riv. leg. fisc., an. 67 (1972), fasc. 11-12, pag. 2297-2302
d2156; d2310; d2311; d21550
l' a. affronta il problema relativo alla sussistenza o meno dell' obbligo di motivare l' avviso di accertamento di maggior valore in materia di imposta di registro e di successione. l' a. critica l' orientamento della commissione centrale, espressasi nel senso della non obbligatorieta' e confuta gli argomenti su cui l' organo basa tale assunto. osserva che, anche se le norme che disciplinano la materia non impongono l' obbligo specifico della motivazione, esso discende dalla natura del provvedimento amministrativo. secondo l' a. la motivazione e' elemento essenziale dell' atto impositivo, sia per garanzia del diritto alla difesa del contribuente, sia per consentire il controllo amministrativo e giurisdizionale. l' a. critica la qualificazione dell' avviso di accertamento quale mero mezzo per portare a legale conoscenza del contribuente il procedimento instaurato dall' amministrazione e sostiene trattarsi di atto costitutivo del debito d' imposta. osserva infine che l' obbligo di motivazione non crea disparita' di trattamento fra finanza e contribuente, in quanto la pubblica amministrazione emette atti caratterizzati da presunzione di legittimita' ed efficacia esecutiva e deve quindi renderne conto.
art. 20 d.l. 7 agosto 1936, n. 1639
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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