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97017
IDG751000291
75.10.00291 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
tesauro francesco
la ripetizione dell' indebito in caso di versamento in tesoreria e di ritenuta diretta
nota a comm. centr. sez. iv 16 marzo 1970, n. 3046 comm. centr. sez. ii 10 marzo 1970, n. 2716
Giur. it., s. 7, an. 124 (1972), pt. 3b, pag. 5-12
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d21800; d21803; d218; d2170; d2171; d2172
l' a. inizia la trattazione esponendo la tesi della seconda delle decisioni annotate, secondo cui l' art. 171 del testo unico va interpretato nel senso che il recupero delle somme indebitamente versate in tesoreria o sottoposte ad indebita ritenuta diretta e' ammesso per mezzo di ricorso all' intendente e, successivamente, alle commissioni tributarie, essendo precluso il ricorso al giudice ordinario in via diretta con l' azione di ripetizione d' indebito. l' a. critica, successivamente la tesi per cui l' art. 171 del testo unico costituirebbe l' unica via di recupero delle imposte indebitamente pagate, collegando detta disposizione con l' art. 172 testo unico ed inserendolo nel quadro dei rimedi contro l' illegittimita' degli atti di riscossione. l' a. giustifica poi l' esistenza dell' art. 171 in quanto esso delinea un congegno in base al quale, a seguito del diniego dell' intendente il ricorso si converte in ricorso alle commissioni. l' a. ritiene che l' art. 171 costituisca una conferma della tesi della natura costitutiva del processo tributario, poiche' esso si trasforma, dopo il rigetto dell' istanza rivolta all' intendente in ricorso. l' a. conclude criticando la pretesa impossibilita' di adire il giudice ordinario in assenza di atti impositivi, in quanto la tutela amministrativa deve esperirsi quando la lite si connette con un provvedimento formale dell' amministrazione.
art. 22 r.d. 7 agosto 1936, n. 1639 art. 23 r.d. 8 luglio 1937, n. 1516 art. 171 t.u. imp. dir. art. 172 t.u. imp. dir.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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