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Documento


97023
IDG751000297
75.10.00297 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
nota a comm. centr. sez. b 21 aprile 1970, n. 4440
Giur. it., s. 7, an. 124 (1972), pt. 3b, pag. 27-28
d21719; d21550; d21714; d2175
l' a., condividendo la decisione annotata, ritiene che e' principio processuale comune quello per cui una sentenza di appello che abbia deciso su una domanda proposta la prima volta in tale grado deve essere cassata senza rinvio, salvo il caso di errore scusabile del contribuente.
art. 280 t.u. fin. loc.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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