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Documento


97042
IDG751000959
75.10.00959 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
luzzana rodolfo
i.v.a. la sanzione per l' indicazione di un imponibile inferiore a quello reale
art. 41 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 art. 47 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633
Legisl. giur. trib., an. 3 (1975), fasc. 1-2, pag. 222-225
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d23156
l' a., premesso che la base imponibile iva e' data dai corrispettivi reali, ritiene che di imposta inferiore si possa parlare solo in caso: a) di aliquota inferiore, b) di calcolo errato per difetto e c) di corrispettivo inferiore; l' a. afferma, in conclusione che non si devono ipotizzare sanzioni non specificamente introdotte dal legislatore.
art. 50 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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