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97050
IDG751000968
75.10.00968 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
montemurro cosimo
termine per la registrazione dei contratti stipulati dalla pubblica amministrazione
art. 13 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634
Legisl. giur. trib., an. 3 (1975), fasc. 4, pag. 537-540
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d2310; d1210; d1215
l' a. ricorda che, secondo la tesi del ministero delle finanze, nel caso di contratto in cui e' parte una pubblica amministrazione, il presupposto dell' obbligo di chiedere la registrazione deve considerarsi verificato solo quando si e' esaurito il procedimento attraverso cui l' amministrazione puo' validamente assumere impegni contrattuali. l' a. si chiede quale sia, quando si procede per asta pubblica o licitazione privata, l' atto conclusivo del procedimento equivalente ad ogni effetto giuridico al contratto, per individuare quando e quali atti contrattuali dell' amministrazione rilevino agli effetti della registrazione entro 20 giorni. osserva che dalla giurisprudenza formatasi sotto la vecchia legge di registro si rileva che la tempestivita' della registrazione si basa sull' identificazione della conclusione del contratto con l' aggiudicazione o la stipulazione e nota che il principio giurisprudenziale secondo cui il vincolo contrattuale sorge dal verbale di aggiudicazione e' conforme alle regole generali in materia di contratti dello stato ed e' incontrovertibile per quanto riguarda la decorrenza del termine per la registrazione. secondo l' a., poiche' il verbale di aggiudicazione ha valore costitutivo del rapporto, il termine per la registrazione e' di 20 giorni dalla data di tale verbale e non da quella della stipula del contratto formale; tale principio non e' peraltro applicabile ai contratti stipulati dai comuni.
art. 16 l. cont. stato art. 87 t.u. com. prov. 1934
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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