Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


97081
IDG751001196
75.10.01196 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
allegra aldo
l' invim sull' usufrutto
art. 7 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 643
Riv. leg. fisc., an. 69 (1974), fasc. 11-12, pag. 1981-1986
d3045; d24054; d23104; d23114
l' a. ricorda che secondo la legge sull' invim nella costituzione o nel trasferimento di usufrutto e nel trasferimento della piena proprieta' l' incremento di valore imponibile e' dato dalla differenza tra la quota del valore finale della piena proprieta' corrispondente al diritto costituito o trasferito, determinato ai fini dell' imposta di registro o successione, ed una uguale quota riferita al valore iniziale della piena proprieta'. ai fini dell' imposta di registro e di successione l' imponibile e' costituito dalla somma pagata o dal valore dei beni ceduti dal beneficiario dell' usufrutto, ovvero, se maggiore, dal valore dell' usufrutto. nel trasferimento dei 2 diritti, nuda proprieta' ed usufrutto, separatamente l' imposta incide sul valore totale del bene, con il beneficio di aliquote inferiori data la progressivita' per scaglioni. alla cessazione dell' usufrutto per causa naturale, avviene la consolidazione in capo al nudo proprietario, senza applicazione d' imposta. il successivo trasferimento della piena proprieta' comporta il confronto tra valore finale determinato agli effetti delle imposte erariali e quello iniziale determinato alla separazione dei 2 diritti. tale principio non e' peraltro applicabile quando, tra 2 termini, sia intervenuto il trasferimento della nuda proprieta', in quanto il secondo acquirente della nuda proprieta' non puo' essere gravato dell' incremento verificatosi prima dell' acquisto.
art. 43 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634 art. 20 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 637
Ist. dir. tributario - Univ. GE



Ritorna al menu della banca dati