| 97081 | |
| IDG751001196 | |
| 75.10.01196 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| allegra aldo
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| l' invim sull' usufrutto
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| art. 7 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 643
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| Riv. leg. fisc., an. 69 (1974), fasc. 11-12, pag. 1981-1986
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| d3045; d24054; d23104; d23114
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| l' a. ricorda che secondo la legge sull' invim nella costituzione o
nel trasferimento di usufrutto e nel trasferimento della piena
proprieta' l' incremento di valore imponibile e' dato dalla
differenza tra la quota del valore finale della piena proprieta'
corrispondente al diritto costituito o trasferito, determinato ai
fini dell' imposta di registro o successione, ed una uguale quota
riferita al valore iniziale della piena proprieta'. ai fini dell'
imposta di registro e di successione l' imponibile e' costituito
dalla somma pagata o dal valore dei beni ceduti dal beneficiario
dell' usufrutto, ovvero, se maggiore, dal valore dell' usufrutto. nel
trasferimento dei 2 diritti, nuda proprieta' ed usufrutto,
separatamente l' imposta incide sul valore totale del bene, con il
beneficio di aliquote inferiori data la progressivita' per scaglioni.
alla cessazione dell' usufrutto per causa naturale, avviene la
consolidazione in capo al nudo proprietario, senza applicazione d'
imposta. il successivo trasferimento della piena proprieta' comporta
il confronto tra valore finale determinato agli effetti delle imposte
erariali e quello iniziale determinato alla separazione dei 2
diritti. tale principio non e' peraltro applicabile quando, tra 2
termini, sia intervenuto il trasferimento della nuda proprieta', in
quanto il secondo acquirente della nuda proprieta' non puo' essere
gravato dell' incremento verificatosi prima dell' acquisto.
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| art. 43 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634
art. 20 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 637
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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