| 97084 | |
| IDG751000272 | |
| 75.10.00272 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| giorgi gaetano
| |
| la responsabilita' degli organi sociali per il mancato pagamento
delle imposte dirette
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| art. 265 t.u. imp. dir.
| |
| Esattore, an. 28 (1972), fasc. 1-2, pag. 3-24
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| d312209; d312219; d312227; d219; d230
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| l' a. ricorda che il testo unico delle imposte dirette individua una
responsabilita' dei liquidatori dei soggetti tassabili in base a
bilancio che, pur disponendo di attivita' della liquidazione,
omettono di pagare le imposte dirette dovute dai soggetti per il
periodo della liquidazione e per quello anteriore (responsabilita'
estesa agli amministratori in carica allo scioglimento dell' ente se
non siano stati nominati i liquidatori). precisato che la
disposizione non riguarda i liquidatori di societa' prive di
personalita' giuridica, l' a. affronta i problemi connessi alla
responsabilita' in questione. l' a. osserva che secondo l' opinione
dominante il procedimento liquidatorio e' presupposto indispensabile
alla sussistenza della responsabilita' solo quando dopo la delibera
di scioglimento esiste ancora un patrimonio da liquidare. l' a.
precisa trattarsi di responsabilita' per fatto proprio, doloso o
colposo, e che la colpa va valutata in relazione alla diligenza
tecnico-professionale richiesta dalla carica assunta. precisa inoltre
che detta responsabilita' si riferisce alle sole imposte dirette
erariali (non, quindi, alle indirette ed alle imposte o sovrimposte
dirette comunali o provinciali) lasciate insolute e relative ai
periodi della gestione sociale e della liquidazione, gia' a ruolo od
iscritte successivamente a seguito di rettifiche ed accertamenti.
secondo l' a. perche' sussista responsabilita' si richiede che
esistano nel patrimonio sociale attivita' destinate a fini diversi
dal pagamento delle imposte e la distrazione deve essere dolosa o
colposa. l' a. precisa infine che, in deroga alla procedura civile,
competente ad accertare la responsabilita' e' l' amministrazione
finanziaria ed il termine prescrizionale dell' azione di risarcimento
e' di 5 anni, decorrenti dal momento in cui risulti che il credito e'
definitivamente perduto.
| |
| art. 45 r.d. 17 settembre 1931, n. 1608
art. 22 t.u. imp. dir.
art. 2392 c.c.
art. 2393 c.c.
art. 2394 c.c.
art. 208 t.u. imp. dir.
art. 2947 c.c.
| |
| Ist. dir. tributario - Univ. GE
| |