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97084
IDG751000272
75.10.00272 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
giorgi gaetano
la responsabilita' degli organi sociali per il mancato pagamento delle imposte dirette
art. 265 t.u. imp. dir.
Esattore, an. 28 (1972), fasc. 1-2, pag. 3-24
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d312209; d312219; d312227; d219; d230
l' a. ricorda che il testo unico delle imposte dirette individua una responsabilita' dei liquidatori dei soggetti tassabili in base a bilancio che, pur disponendo di attivita' della liquidazione, omettono di pagare le imposte dirette dovute dai soggetti per il periodo della liquidazione e per quello anteriore (responsabilita' estesa agli amministratori in carica allo scioglimento dell' ente se non siano stati nominati i liquidatori). precisato che la disposizione non riguarda i liquidatori di societa' prive di personalita' giuridica, l' a. affronta i problemi connessi alla responsabilita' in questione. l' a. osserva che secondo l' opinione dominante il procedimento liquidatorio e' presupposto indispensabile alla sussistenza della responsabilita' solo quando dopo la delibera di scioglimento esiste ancora un patrimonio da liquidare. l' a. precisa trattarsi di responsabilita' per fatto proprio, doloso o colposo, e che la colpa va valutata in relazione alla diligenza tecnico-professionale richiesta dalla carica assunta. precisa inoltre che detta responsabilita' si riferisce alle sole imposte dirette erariali (non, quindi, alle indirette ed alle imposte o sovrimposte dirette comunali o provinciali) lasciate insolute e relative ai periodi della gestione sociale e della liquidazione, gia' a ruolo od iscritte successivamente a seguito di rettifiche ed accertamenti. secondo l' a. perche' sussista responsabilita' si richiede che esistano nel patrimonio sociale attivita' destinate a fini diversi dal pagamento delle imposte e la distrazione deve essere dolosa o colposa. l' a. precisa infine che, in deroga alla procedura civile, competente ad accertare la responsabilita' e' l' amministrazione finanziaria ed il termine prescrizionale dell' azione di risarcimento e' di 5 anni, decorrenti dal momento in cui risulti che il credito e' definitivamente perduto.
art. 45 r.d. 17 settembre 1931, n. 1608 art. 22 t.u. imp. dir. art. 2392 c.c. art. 2393 c.c. art. 2394 c.c. art. 208 t.u. imp. dir. art. 2947 c.c.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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