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| IDG751000273 | |
| 75.10.00273 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| masi giuseppe
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| lineamenti costituzionali della oblazione finanziaria
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| artt. 13 e 14 l. 7 gennaio 1929, n. 4
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| Esattore, an. 28 (1972), fasc. 1-2, pag. 25-28
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| d6621; d21910; d5041; d2176; d2194; d20
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| osservato che la concessione dell' oblazione finanziaria e'
attribuita agli organi della pubblica amministrazione, l' a. esamina
se, a seguito della sentenza della corte costituzionale che ha
dichiarato l' illegittimita' delle norme che attribuiscono all'
intendente di finanza le funzioni di giudice speciale per le
contravvenzioni finanziarie punibili con la sola pena dell' ammenda,
siano state travolte anche le norme che riconoscono all'
amministrazione finanziaria il potere discrezionale di concedere o
meno l' oblazione. secondo l' a. e' rimasto all' intendente il potere
di definire il fatto-reato nella sede amministrativa e, a seguito
dell' istanza di oblazione, il potere attribuito all' amministrazione
non e' esercizio di giurisdizione, ma rimane di natura
amministrativa. l' a. rileva infine che il pagamento dell' importo
determinato dall' intendente per concedere l' oblazione, pur
producendo immediatamente i suoi effetti estintivi, necessita per l'
estinzione del reato della pronuncia del tribunale competente per il
giudizio. tale conclusione trova fondamento nella norma
costituzionale secondo cui, in relazione a qualsiasi notizia di
reato, deve essere chiesta sempre una decisione al magistrato
ordinario e nella considerazione che l' amministrazione, verificatosi
l' effetto estintivo, procede di fatto ad una specie di archiviazione
della notizia di reato.
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| art. 51 l. 7 gennaio 1929, n. 4
art. 102 cost.
art. 112 cost.
c. cost. 3 aprile 1969, n. 60
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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