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97085
IDG751000273
75.10.00273 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
masi giuseppe
lineamenti costituzionali della oblazione finanziaria
artt. 13 e 14 l. 7 gennaio 1929, n. 4
Esattore, an. 28 (1972), fasc. 1-2, pag. 25-28
d6621; d21910; d5041; d2176; d2194; d20
osservato che la concessione dell' oblazione finanziaria e' attribuita agli organi della pubblica amministrazione, l' a. esamina se, a seguito della sentenza della corte costituzionale che ha dichiarato l' illegittimita' delle norme che attribuiscono all' intendente di finanza le funzioni di giudice speciale per le contravvenzioni finanziarie punibili con la sola pena dell' ammenda, siano state travolte anche le norme che riconoscono all' amministrazione finanziaria il potere discrezionale di concedere o meno l' oblazione. secondo l' a. e' rimasto all' intendente il potere di definire il fatto-reato nella sede amministrativa e, a seguito dell' istanza di oblazione, il potere attribuito all' amministrazione non e' esercizio di giurisdizione, ma rimane di natura amministrativa. l' a. rileva infine che il pagamento dell' importo determinato dall' intendente per concedere l' oblazione, pur producendo immediatamente i suoi effetti estintivi, necessita per l' estinzione del reato della pronuncia del tribunale competente per il giudizio. tale conclusione trova fondamento nella norma costituzionale secondo cui, in relazione a qualsiasi notizia di reato, deve essere chiesta sempre una decisione al magistrato ordinario e nella considerazione che l' amministrazione, verificatosi l' effetto estintivo, procede di fatto ad una specie di archiviazione della notizia di reato.
art. 51 l. 7 gennaio 1929, n. 4 art. 102 cost. art. 112 cost. c. cost. 3 aprile 1969, n. 60
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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