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| IDG751000278 | |
| 75.10.00278 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| gliozzo francesco
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| la solidarieta' tributaria
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| art. 1294 c.c.
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| Esattore, an. 28 (1972), fasc. 5, pag. 249-263
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d2141; d30512; d20
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| l' a. osserva che il principio di solidarieta' tributaria ha seguito
nel tempo le vicende dell' analoga figura civilistica e ricorda che
il codice civile, disponendo che i condebitori sono tenuti in solido
se dalla legge o dal titolo non risulti diversamente, pone una
presunzione generale di solidarieta' passiva, che costituisce
pertanto il normale modo di essere delle obbligazioni con pluralita'
di debitori. dall' analisi delle norme che prevedono l' obbligo di
piu' soggetti per il pagamento dei tributi l' a. desume che le
ipotesi di obbligazioni con pluralita' di soggetti passivi sono
diverse a seconda delle situazioni giuridiche previste dal
legislatore e che le piu' interessanti sono quelle contenute nel
testo unico delle imposte dirette. osserva che si distinguono le
ipotesi di solidarieta' tributaria in cui il presupposto d' imposta
si realizza originariamente in capo a piu' soggetti per fatti o
situazioni loro comuni (unico caso di responsabilita' solidale
diretta e principale), le ipotesi in cui fatti e situazioni
costituenti presupposto sono riferibili indistintamente ad un gruppo
di persone (con esclusione di solidarieta' tra i soci e
responsabilita' del fondo del gruppo, se persona giuridica, con
responsabilita' del fondo dell' organizzazione o dei rappresentanti o
di tutti i soci, se non sia definita la personalita' giuridica del
gruppo) ed infine le ipotesi in cui sono obbligati al pagamento del
tributo soggetti (sostituti o responsabili) diversi da quello nei cui
confronti si verifica il presupposto. l' a. critica la tesi
tradizionale (sostenuta soprattutto dalla giurisprudenza) secondo cui
la coobbligazione tributaria sarebbe indivisibile, rilevandone il
contrasto con il dettato costituzionale e concludendo che la figura
della solidarieta' tributaria va ricondotta integralmente nell'
ambito della normativa civilistica.
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| art. 8 t.u. imp. dir.
art. 14 t.u. imp. dir.
art. 15 t.u. imp. dir.
art. 1316 c.c.
art. 20 r.d. 7 agosto 1936, n. 1639
art. 21 r.d. 7 agosto 1936, n. 1639
art. 24 cost.
c. cost. 16 maggio 1968, n. 48
c. cost. 28 dicembre 1968, n. 139
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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