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Documento


97089
IDG751000278
75.10.00278 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
gliozzo francesco
la solidarieta' tributaria
art. 1294 c.c.
Esattore, an. 28 (1972), fasc. 5, pag. 249-263
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d2141; d30512; d20
l' a. osserva che il principio di solidarieta' tributaria ha seguito nel tempo le vicende dell' analoga figura civilistica e ricorda che il codice civile, disponendo che i condebitori sono tenuti in solido se dalla legge o dal titolo non risulti diversamente, pone una presunzione generale di solidarieta' passiva, che costituisce pertanto il normale modo di essere delle obbligazioni con pluralita' di debitori. dall' analisi delle norme che prevedono l' obbligo di piu' soggetti per il pagamento dei tributi l' a. desume che le ipotesi di obbligazioni con pluralita' di soggetti passivi sono diverse a seconda delle situazioni giuridiche previste dal legislatore e che le piu' interessanti sono quelle contenute nel testo unico delle imposte dirette. osserva che si distinguono le ipotesi di solidarieta' tributaria in cui il presupposto d' imposta si realizza originariamente in capo a piu' soggetti per fatti o situazioni loro comuni (unico caso di responsabilita' solidale diretta e principale), le ipotesi in cui fatti e situazioni costituenti presupposto sono riferibili indistintamente ad un gruppo di persone (con esclusione di solidarieta' tra i soci e responsabilita' del fondo del gruppo, se persona giuridica, con responsabilita' del fondo dell' organizzazione o dei rappresentanti o di tutti i soci, se non sia definita la personalita' giuridica del gruppo) ed infine le ipotesi in cui sono obbligati al pagamento del tributo soggetti (sostituti o responsabili) diversi da quello nei cui confronti si verifica il presupposto. l' a. critica la tesi tradizionale (sostenuta soprattutto dalla giurisprudenza) secondo cui la coobbligazione tributaria sarebbe indivisibile, rilevandone il contrasto con il dettato costituzionale e concludendo che la figura della solidarieta' tributaria va ricondotta integralmente nell' ambito della normativa civilistica.
art. 8 t.u. imp. dir. art. 14 t.u. imp. dir. art. 15 t.u. imp. dir. art. 1316 c.c. art. 20 r.d. 7 agosto 1936, n. 1639 art. 21 r.d. 7 agosto 1936, n. 1639 art. 24 cost. c. cost. 16 maggio 1968, n. 48 c. cost. 28 dicembre 1968, n. 139
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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