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| IDG751000284 | |
| 75.10.00284 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| ermetes augusto
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| nota a cass. sez. i 27 marzo 1972, n. 957
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| Esattore, an. 28 (1972), fasc. 6, pag. 336-338
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| d2121; d21822; d21804; d21806; d422; d3136
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| l' a. critica l' annotata sentenza della cassazione sotto il profilo
procedurale, ritenendo inammissibile il ricorso in cassazione contro
le sentenze dei tribunali fallimentari nelle cause di opposizione
allo stato passivo promosse in materia di imposte e tasse, che sono
appellabili. circa il merito, secondo l' a., la suprema corte,
asserendo che le imposte relative a periodi anteriori agli ultimi due
godono del privilegio, limitatamente all' importo dell' ultimo
biennio, se riportate nei ruoli dell' anno in cui l' esattore procede
o interviene nell' esecuzione e nei ruoli dell' anno precedente, ha
peraltro implicitamente ammesso che il biennio di imposte
privilegiate puo' aggiungersi all' eventuale biennio delle imposte
dovute per l' anno in corso e precedente. l' a. critica comunque la
suddetta affermazione della cassazione, ritenendo piu' corrette
precedenti sentenze che, nel caso di pluralita' di ruoli suppletivi,
identificano l' ultimo biennio con le due annualita' piu' recenti
delle imposte iscritte nel complesso dei ruoli suppletivi e
riconoscono che il privilegio assiste solo le due ultime annualita'
di ciascun tributo iscritte nei ruoli considerati nel loro complesso.
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| art. 2752 c.c.
art. 2771 c.c.
art. 211 t.u. imp. dir.
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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