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97094
IDG751000284
75.10.00284 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
ermetes augusto
nota a cass. sez. i 27 marzo 1972, n. 957
Esattore, an. 28 (1972), fasc. 6, pag. 336-338
d2121; d21822; d21804; d21806; d422; d3136
l' a. critica l' annotata sentenza della cassazione sotto il profilo procedurale, ritenendo inammissibile il ricorso in cassazione contro le sentenze dei tribunali fallimentari nelle cause di opposizione allo stato passivo promosse in materia di imposte e tasse, che sono appellabili. circa il merito, secondo l' a., la suprema corte, asserendo che le imposte relative a periodi anteriori agli ultimi due godono del privilegio, limitatamente all' importo dell' ultimo biennio, se riportate nei ruoli dell' anno in cui l' esattore procede o interviene nell' esecuzione e nei ruoli dell' anno precedente, ha peraltro implicitamente ammesso che il biennio di imposte privilegiate puo' aggiungersi all' eventuale biennio delle imposte dovute per l' anno in corso e precedente. l' a. critica comunque la suddetta affermazione della cassazione, ritenendo piu' corrette precedenti sentenze che, nel caso di pluralita' di ruoli suppletivi, identificano l' ultimo biennio con le due annualita' piu' recenti delle imposte iscritte nel complesso dei ruoli suppletivi e riconoscono che il privilegio assiste solo le due ultime annualita' di ciascun tributo iscritte nei ruoli considerati nel loro complesso.
art. 2752 c.c. art. 2771 c.c. art. 211 t.u. imp. dir.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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