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97097
IDG751000288
75.10.00288 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
nota a trib. ancona sez. ii 31 luglio 1972, n. 161
Esattore, an. 28 (1972), fasc. 7-8, pag. 427
d21804; d313331; d3136; d21822
condividendo l' avviso del tribunale di ancona, l' a. ritiene che, nel caso in cui con provvedimento definitivo sia stato ammesso al passivo fallimentare un credito d' imposta con privilegio per le due ultime annualita' iscritte nel complesso dei ruoli esistenti al momento della formazione del passivo, la domanda di revocazione non costituisca premessa cronologicamente necessaria dell' istanza di insinuazione tardiva di altro credito tributario assistito da privilegio che esclude quello gia' riconosciuto nello stato passivo.
art. 2752 c.c. art. 102 l. fall.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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