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97132
IDG751000837
75.10.00837 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
nota a cass. sez. i 9 ottobre 1974, n. 2723
Imp. dir. er., an. 17 (1974), fasc. 10-11, pt. 2, pag. 357
d21510; d23032; d23042; d21900; d21901; d3121
commentando la sentenza con cui la cassazione ha riconosciuto, nel caso di omessa indicazione nella dichiarazione ai fini dell' imposta complementare o dell' imposta sulle societa' dei redditi derivanti da partecipazioni in societa' o da sovvenzioni alla stessa, l' applicabilita' dell' esimente relativa alle variazioni dipendenti da rettifica dei redditi soggetti alle imposte di ricchezza mobile e sui fabbricati, l' a. osserva che la pronuncia non e' piu' attuale dopo la riforma tributaria in quanto, nel caso di omessa indicazione di tutti i singoli redditi posseduti, si applica la pena pecuniaria e non piu' la soprattassa. ricorda che per le partecipazioni in societa' personali opera il criterio di competenza e non di cassa.
art. 245 t.u. imp. dir. art. 46 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 art. 5 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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