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97274
IDG751000012
75.10.00012 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
nota a comm. distrettuale lecco 29 ottobre 1971
Boll. trib., an. 39 (1972), fasc. 13 (15 luglio), pag. 1174-1175
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d23020; d23021; d23027
l' a. contesta la validita' degli argomenti mediante i quali la decisione annotata afferma l' intassabilita' degli avanzi di gestione degli enti ospedalieri agli effetti dell' imposta di ricchezza mobile. ritiene che il tributo colpisca la produzione del reddito indipendentemente dalla sua destinazione e dalla sussistenza del fine di lucro. sostiene inoltre che dall' equiparazione degli enti ospedalieri all' amministrazione statale non discende necessariamente l' esenzione di detti enti. secondo l' a. l' argomento relativo alla natura degli avanzi di gestione presenta maggiore validita': la commissione centrale e la cassazione escludono la tassabilita' quando la legge prevede che il provento dell' attivita' coincida con le spese occorrenti per il suo esercizio. l' a. peraltro esclude che cio' si verifichi quando il patrimonio dell' ente puo' essere incrementato con l' utilizzazione degli avanzi di gestione.
art. 81 t.u. imp. dir. art. 84 t.u. imp. dir. art. 85 t.u. imp. dir.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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