| 97274 | |
| IDG751000012 | |
| 75.10.00012 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| redazione
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| nota a comm. distrettuale lecco 29 ottobre 1971
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| Boll. trib., an. 39 (1972), fasc. 13 (15 luglio), pag. 1174-1175
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d23020; d23021; d23027
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| l' a. contesta la validita' degli argomenti mediante i quali la
decisione annotata afferma l' intassabilita' degli avanzi di gestione
degli enti ospedalieri agli effetti dell' imposta di ricchezza
mobile. ritiene che il tributo colpisca la produzione del reddito
indipendentemente dalla sua destinazione e dalla sussistenza del fine
di lucro. sostiene inoltre che dall' equiparazione degli enti
ospedalieri all' amministrazione statale non discende necessariamente
l' esenzione di detti enti. secondo l' a. l' argomento relativo alla
natura degli avanzi di gestione presenta maggiore validita': la
commissione centrale e la cassazione escludono la tassabilita' quando
la legge prevede che il provento dell' attivita' coincida con le
spese occorrenti per il suo esercizio. l' a. peraltro esclude che
cio' si verifichi quando il patrimonio dell' ente puo' essere
incrementato con l' utilizzazione degli avanzi di gestione.
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| art. 81 t.u. imp. dir.
art. 84 t.u. imp. dir.
art. 85 t.u. imp. dir.
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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