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Documento


97279
IDG751000017
75.10.00017 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
nota a comm. centr. sez. ii 2 febbraio 1972, n. 1092
Boll. trib., an. 39 (1972), fasc. 13 (15 luglio), pag. 1180
d2121; d316; d23023; d23025
condividendo la tesi della commissione centrale, l' a. ritiene che dal reddito di un esercizio siano indetraibili perdite relative a crediti sorti in tale esercizio e di cui solo in esercizi successivi si sia evidenziata l' inesigibilita' (nella specie, per fallimento del debitore). la perdita sara' detraibile dal reddito prodotto nel periodo d' imposta in cui la perdita stessa risultera' certa, effettiva e determinata nell' entita' (nella specie, con il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato fallimentare).
art. 118 t.u. imp. dir.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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